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Sez. 2, Sentenza n. 3682 del 18/04/1996 (Rv. 497140 - 01)

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - PIANI REGOLATORI GENERALI - FORMAZIONE ED APPROVAZIONE | Limitazioni urbanistiche ex art. 17 commi primo, secondo e terzo della legge n. 765/67 - Inapplicabilità ai comuni non inclusi negli elenchi che abbiano presentato il progetto di strumento urbanistico - Restituzione del progetto senza approvazione dell'autorità competente - Applicabilità dei limiti-.
Stato
decisa il 1996-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497140-01

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - PIANI REGOLATORI GENERALI - FORMAZIONE ED APPROVAZIONE

Ai sensi dell'art. 4 della legge 1 giugno 1971 n. 221, le limitazioni urbanistiche dettate dai primi tre commi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n 765 sono rese inapplicabili, per i comuni non inclusi negli appositi elenchi approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero dell'Interno, solo nel periodo compreso tra la presentazione dello strumento urbanistico alla autorità competente e la approvazione o la restituzione, senza approvazione, per la sua rielaborazione. Pertanto, nel caso di restituzione del progetto di strumento urbanistico senza approvazione, le predette limitazioni, (che, per distanze delle costruzioni sono in concreto specificate dal D.M. 2 aprile 1968), essendo integrative dell'art. 873 cod. civ., riprendono vigore fino alla data in cui il progetto non sia ripresentato con la conseguenza che la loro violazione attribuisce al proprietario del fondo contiguo un vero e proprio diritto soggettivo alla riduzione in pristino azionabile dinnanzi al giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Legge 01/06/1971 num. 221 art. 4, DM Lavori pubblici 02/04/1968

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)