Sez. L, Sentenza n. 29306 del 15/12/2008 (Rv. 606356 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE | Contratto di solidarietà - Successivo licenziamento collettivo programmato al fine di ridurre l'esuberanza di personale - Preclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE
Il contratto di solidarietà cosiddetto difensivo previsto dall'art. 1 del d.l. n. 726 del 1984, convertito con legge n. 863 del 1984, preclude al datore di lavoro, durante la sua vigenza, il licenziamento collettivo programmato al fine di ridurre l'esuberanza di personale.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 18/12/1984 num. 863 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)