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Sez. L, Sentenza n. 637 del 23/01/1998 (Rv. 511866 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE | Contratto di solidarietà - Successivo licenziamento collettivo - Preclusione - Licenziamento individuale plurimo - Ammissibilità - Anteriorità o no dei licenziamenti rispetto alla legge n. 223 del 1991 - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1998-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511866-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE

Il contratto di solidarietà (difensivo) previsto dall'art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con legge 18 dicembre 1984 n. 863, preclude al datore di lavoro, durante la sua vigenza, solo il licenziamento collettivo (programmato al fine dell'esuberanza di personale) e non anche il licenziamento individuale - ancorché plurimo - per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604; non rilevando - salvo che il datore di lavoro abbia assunto con tale contratto obbligazioni ulteriori rispetto a quelle tipiche o "ex lege" - l'anteriorità della situazione concretante il giustificato motivo anzidetto alla stipulazione dello stesso contratto. Tale principio è applicabile con riguardo ai licenziamenti sia anteriori che successivi alla legge 23 luglio 1991 n. 223, tenendo in ogni caso presente la diversità ontologica fra le due categorie di recesso alla stregua del sistema normativo anteriore a tale legge, il quale è necessariamente presupposto, come oggetto di una sorta di richiamo materiale implicito, dalla norma (art. 1 del D.L. 1984 n. 726) istitutiva del contratto di solidarietà.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 18/12/1984 num. 863 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)