Sez. 6, Sentenza n. 1366 del 26/10/1968 Ud. (dep. 31/12/1968) Rv. 109867 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - RIGETTO DELL'ISTANZA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SPECIFICA - NON SUSSISTE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - RIGETTO DELL'ISTANZA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SPECIFICA - NON SUSSISTE - LIMITI.*
Non si ha difetto di motivazione sul rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento, se il giudice di appello, nella sentenza, pur non spiegando le ragioni con specifico riferimento ad esso, dia sufficiente ragione del suo convincimento e della adeguatezza degli elementi probatori, gia acquisiti nel dibattimento di primo grado, dimostrando, cosi, la inutilita della chiesta rinnovazione. (Conf.108560, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)