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Sez. 3, Sentenza n. 893 del 26/03/1971 (Rv. 350792 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE - DOMANDA DI RILASCIO DI IMMOBILE DETENUTO SENZA TITOLO - NATURA REALE O OBBLIGATORIA DELL'AZIONE - PRESUPPOSTI RISPETTIVI - MANCATA PRODUZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DELL'ATTO SCRITTO PER IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA - IRRILEVANZA AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE DI REALITA DELL'AZIONE.*
Stato
decisa il 1971-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350792-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE - DOMANDA DI RILASCIO DI IMMOBILE DETENUTO SENZA TITOLO - NATURA REALE O OBBLIGATORIA DELL'AZIONE - PRESUPPOSTI RISPETTIVI - MANCATA PRODUZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DELL'ATTO SCRITTO PER IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA - IRRILEVANZA AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE DI REALITA DELL'AZIONE.*

Proposta domanda di rilascio di un immobile che l'attore assuma posseduto senza titolo dal convenuto, l'Azione deve considerarsi di natura personale, quando nessuna contestazione insorga sulla proprieta, mentre deve reputarsi di natura reale qualora il convenuto contesti la proprieta dell'attore anche solo al fine limitato di far rigettare la domanda. La natura reale dell'Azione non puo essere esclusa dal giudice in base alla considerazione che il convenuto non ha esibito l'atto scritto, richiesto ad substantiam per il trasferimento della proprieta, in quanto, in tal modo, da un lato, non si tiene conto dell'eccezione del convenuto, che, ampliando il thema decidendum, concorre a determinare la qualificazione dell'Azione, e, dall'altro, la questione di Competenza risulta decisa non in base al quid disputandum, ma in base alla valutazione del merito della causa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)