Sez. 1, Ordinanza n. 1399 del 06/07/1976 Cc. (dep. 27/07/1976) Rv. 134215 - 01
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - IN GENERE - COMPETENZA PER TERRITORIO - INCOMPETENZA - IN GENERE - CONFLITTI - IN GENERE - SENTENZE DI INCOMPETENZA - RICORRIBILITA PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - IN GENERE - COMPETENZA PER TERRITORIO - INCOMPETENZA - IN GENERE - CONFLITTI - IN GENERE - SENTENZE DI INCOMPETENZA - RICORRIBILITA PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
A norma dell'art 190 cod proc pen, la sentenza con la quale il giudice istruttore o quello del dibattimento dichiara la propria incompetenza per territorio o per materia non e impugnabile per Cassazione, in quanto rientra tra quelle sentenze per le quali l'articolo sopra menzionato ha posto espressa eccezione all'art 111 della Costituzione. La sentenza relativa alla Competenza puo in ipotesi determinare un conflitto negativo di Competenza tra il giudice che l'ha pronunciata ed il nuovo giudice investito della Competenza del reato. Il giudice ritenuto competente puo sollevare conflitto, qualora contesti la legittimita della investitura ed in tal caso la Corte regolatrice, risolvendo il conflitto, stabilira se la declaratoria di Competenza sia o meno legittima. Qualora, invece, il giudice, investito della Competenza, non ritenga di denunciare conflitto, le parti potranno pur sempre far valere la eventuale illegittimita della declaratoria della Competenza mediante l'esperimento degli ordinari mezzi di impugnazione avverso la sentenza pronunciata dal giudice che ha accettato l'investitura di Competenza. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 35, Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)