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Sez. 1, Sentenza n. 6016 del 02/12/1985 (Rv. 443158 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - FORMA, MODO E TEMPO DELLA PROPOSIZIONE - PROPOSIZIONE - INIZIATIVA PERSONALE DELLA PARTE O DI UN PROCURATORE SPECIALE - PRESENTAZIONE - ATTIVITÀ RISERVATA ALLA PARTE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - PROPOSIZIONE DAVANTI A GIUDICE ORDINARIO DIVERSO DAL TRIBUNALE - CITAZIONE SOTTOSCRITTA DA DIFENSORE MUNITO DI PROCURA EX ART. 83 COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443158-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - FORMA, MODO E TEMPO DELLA PROPOSIZIONE - PROPOSIZIONE - INIZIATIVA PERSONALE DELLA PARTE O DI UN PROCURATORE SPECIALE - PRESENTAZIONE - ATTIVITÀ RISERVATA ALLA PARTE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - PROPOSIZIONE DAVANTI A GIUDICE ORDINARIO DIVERSO DAL TRIBUNALE - CITAZIONE SOTTOSCRITTA DA DIFENSORE MUNITO DI PROCURA EX ART. 83 COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*

Con riguardo alla querela di falso in corso di causa, la "proposizione" della querela medesima, per la quale si esige l'iniziativa personale della parte o di un procuratore speciale (art. 221 cod. proc. civ.), è l'atto introduttivo della fase preliminare diretta a conseguire la autorizzazione alla "presentazione" della querela (art. 222 cod. proc. civ.), mentre tale presentazione (che costituisce l'atto di promovimento del procedimento di falso civile) non è riservata alla parte, e, ove la proposizione sia stata effettuata davanti ad un giudice ordinario diverso dal tribunale, l'atto di citazione davanti a quest'ultimo può essere sottoscritto da difensore munito di procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 terzo comma cod. proc. civ.. (V 1053/78, mass n 390405).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)