Sez. 3, Sentenza n. 12263 del 27/05/2009 (Rv. 608578 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - FORMA, MODO E TEMPO DELLA PROPOSIZIONE | Proposizione della querela di falso in via incidentale - Distinzione tra "proposizione" e "presentazione" della querela - Conseguenze - Necessità di sospendere il giudizio "a quo" per effetto della sola "proposizione" della querela - Esclusione.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - FORMA, MODO E TEMPO DELLA PROPOSIZIONE
La querela di falso in corso di causa, deve essere prima "proposta" ai sensi dell'art. 221 cod. proc. civ., cioè portata all'attenzione del giudice affinché valuti la rilevanza e l'ammissibilità della relativa istanza, e, quindi, "presentata" ai sensi dell'art. 222 cod. proc. civ., il che può avvenire solo dopo l'autorizzazione del giudice che ne abbia positivamente valutato l'ammissibilità. Solo la "presentazione", e non la "proposizione" della querela dà origine al subprocedimento incidentale di falso, con la conseguenza che la mera proposizione della querela stessa non comporta alcuna necessità di sospendere il giudizio principale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)