Sez. 3 - , Ordinanza n. 10333 del 30/04/2018 (Rv. 648315 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Natura assicurativa o finanziaria di un’operazione contrattuale - Giudizio di fatto - Configurabilità.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE
Costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, in quanto di natura strettamente interpretativa, la riconduzione nella categoria contrattuale dell'intermediazione finanziaria, anziché in quella assicurativa, di un'operazione negoziale complessa (assicurazione sulla vita con premio investito mediante una società fiduciaria in prodotti finanziari), operata dal giudice del merito sul rilievo della mancanza della garanzia della conservazione del capitale alla scadenza concordata tra le parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1882, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 51 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)