Sez. 5, Ordinanza n. 40490 del 25/09/2009 Cc. (dep. 19/10/2009) Rv. 244678 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Misure patrimoniali - Proventi di attività delittuose - Assoluzione dalle stesse - Compito del giudice delle misure - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
Il proscioglimento da uno dei delitti per i quali il combinato disposto degli artt. 14 L. n. 55 del 1990 e 1, comma primo, n. 2 L. n. 1423 del 1956, prevede, per i soggetti che siano ritenuti vivere con il provento degli stessi, l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale, non esclude che il giudice della prevenzione possa comunque, a fronte del sistema probatorio attenuato del processo di prevenzione, pervenire a ritenere attribuibile detto delitto al proposto. (Fattispecie di confisca di beni ritenuta legittimamente operante nonostante l'intervenuta assoluzione dal reato di cui all'art. 648 bis cod. pen.).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 19/03/1990 num. 55 art. 14 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)