Sez. 5, Sentenza n. 2553 del 08/11/1995 Cc. (dep. 11/12/1995) Rv. 203382 - 01
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - In genere | Misure patrimoniali - Art. 14 della legge n. 55/1990 - Proventi di determinati delitti - Assoluzione piena dalla relativa imputazione - Esame di tutti gli elementi di prova (a carico ed a favore) da parte del giudice della prevenzione - Obbligo - Sussistenza - Fattispecie: assoluzione dal delitto ex art. 629 cod. pen. - Omesso esame dello assetto indiziario inerente il proposto - Applicazione della misura patrimoniale.
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - In genere
L'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 stabilisce che le misure di prevenzione patrimoniale si applicano, tra l'altro, ai soggetti indicati nel n. 2 del primo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli artt. 629, 630, 648 bis, 64 ter cod. pen.. Pertanto, nell'ipotesi in cui il proposto sia stato prosciolto con sentenza irrevocabile da uno dei delitti suindicati, il giudice delle misure di prevenzione deve esaminare comparativamente tutti gli elementi di prova che hanno indotto il giudice penale ad assolvere l'imputato, onde stabilire se la valenza attenuata del sistema probatorio, propria del processo di prevenzione, consenta di affermare la permanenza di indizi tali da suffragare l'attribuibilità di uno di quei reati al proposto. (Fattispecie nella quale, malgrado l'assoluzione per non aver commesso il fatto dal delitto di cui all'art. 629 cod. pen., era stata disposta la misura di prevenzione patrimoniale, senza il dovuto esame dell'assetto indiziario).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 19/03/1990 num. 55 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)