diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6601 del 05/12/1988 (Rv. 460906 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE - ASSENZA FACOLTATIVA "POST PARTUM" - PRECISAZIONE DEL PERIODO DELL'ASSENZA NELLA COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO ED ALL'ISTITUTO ASSICURATORE - RIPRESA DEL SERVIZIO AL TERMINE DI TALE PERIODO - OBBLIGATORIETÀ - PERSISTENTE PENDENZA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ DI MATERNITÀ - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1988-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460906-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE - ASSENZA FACOLTATIVA "POST PARTUM" - PRECISAZIONE DEL PERIODO DELL'ASSENZA NELLA COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO ED ALL'ISTITUTO ASSICURATORE - RIPRESA DEL SERVIZIO AL TERMINE DI TALE PERIODO - OBBLIGATORIETÀ - PERSISTENTE PENDENZA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ DI MATERNITÀ - IRRILEVANZA.*

Ove la lavoratrice, intendendo avvalersi del periodo di assenza facoltativa post-partum di cui all'art. 7 della legge n. 1204 del 1971, ne abbia dato comunicazione al datore di lavoro ed all'istituto assicuratore, precisando il periodo dell'assenza (che è frazionabile), deve, al termine di tale periodo, riprendere il servizio, senza che possa aver Rilevanza in contrario la circostanza che il procedimento amministrativo per conseguire la corresponsione della indennità di maternità non sia stato nel frattempo definito, sia pure per fatto del datore di lavoro. (V 4144/84, mass n 436092).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 7 CORTE COST., DPR 25/11/1976 num. 1026 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)