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Sez. 2, Sentenza n. 714 del 14/03/1974 (Rv. 368558 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVE: DINIEGO - LEGITTIMITA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1974-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368558-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVE: DINIEGO - LEGITTIMITA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*

Il giudice del merito non e tenuto ad ammettere altri mezzi di prova quando ritenga che la controversia possa essere decisa in base agli elementi gia acquisiti alla causa; ne incorre in difetto di motivazione quando dal complesso del suo ragionamento risulti che egli ha tenuto presenti le deduzioni probatorie offerte dalle parti considerando i fatti dedotti irrilevanti. (Conf 1307'71, mass n 351506).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)