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Sez. 2, Sentenza n. 1307 del 08/05/1971 (Rv. 351506 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - DINIEGO DI ULTERIORI MEZZI DI PROVA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1971-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351506-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - DINIEGO DI ULTERIORI MEZZI DI PROVA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*

Il giudice di merito non e tenuto ad ammettere altri mezzi di prova quando ritenga che la controversia possa essere decisa in base agli elementi gia acquisiti alla causà ne incorre, conseguentemente, in difetto di motivazione quando, dal complesso del suo ragionamento, risulti che egli ha tenuto presenti le deduzioni probatorie offerte dalle parti, considerando i fatti dedotti irrilevanti ed assorbiti da altri elementi gia acquisiti al processo. (Conf 2141'70, mass n 348269).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)