Sez. L, Sentenza n. 694 del 04/02/1986 (Rv. 444254 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RISOLUZIONE E RECESSO) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - RECESSO DELLE BANCHE POPOLARI DAL RAPPORTO DI LAVORO CON IMPIEGATI E FUNZIONARI - VALIDITÀ - CONDIZIONI - LICENZIAMENTO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ - PRESUPPOSTI - RAGGIUNGIMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE DA PARTE DEL DIPENDENTE INTERESSATO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RISOLUZIONE E RECESSO) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - RECESSO DELLE BANCHE POPOLARI DAL RAPPORTO DI LAVORO CON IMPIEGATI E FUNZIONARI - VALIDITÀ - CONDIZIONI - LICENZIAMENTO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ - PRESUPPOSTI - RAGGIUNGIMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE DA PARTE DEL DIPENDENTE INTERESSATO.*
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 58, lett. B), e dell'art. 60 del C.C.n.L. 27 luglio 1977 per gli impiegati ed i funzionari delle banche popolari, il recesso della banca dal rapporto di lavoro può essere validamente esercitato solo quando già sussistano i requisiti per la sua validità e, quindi, nel caso di licenziamento per raggiunti limiti di età, quando il dipendente interessato abbia raggiunto l'età pensionabile, data alla quale la volontà contrattuale ha fissato anche la decorrenza del termine di preavviso, uniformandosi al criterio informatore della legge 15 luglio 1966 n. 684, sui licenziamenti individuali, secondo cui il licenziamento si verifica al momento della dichiarazione di recesso ed il potere di recesso ad nutum del datore di lavoro sorge solo al momento in cui il lavoratore è nel possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia. (V 2868/80, mass n 406414; (V 2313/78, mass n 391716).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Contr. Coll. 27/07/1977 num. 58, Contr. Coll. 27/07/1977 num. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)