Sez. 3, Sentenza n. 2661 del 23/04/1980 (Rv. 406414 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - QUESTIONI PRELIMINARI NON DEDOTTE NE RILEVATE D'UFFICIO NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - ESAMINABILITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - QUESTIONI PRELIMINARI NON DEDOTTE NE RILEVATE D'UFFICIO NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - ESAMINABILITA - ESCLUSIONE.*
I limiti del giudizio di rinvio non sono soltanto quelli che derivano dal divieto di ampliare il thema decidendum, prendendo nuove conclusioni, ma altresi quelli inerenti alle preclusioni che discendono dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di Cassazione, cosicche le questioni preliminari, deducibili dalle parti o anche rilevabili di ufficio, qualora non siano state dedotte o rilevate in Sede di legittimita, non possono esserlo in Sede di rinvio, poiche il loro esame potrebbe importare la caducazione o la limitazione degli effetti di tale pronuncia, in contrasto col principio della sua intangibilita. (V 6074/78, mass n 395900; (V 2890/76, mass n 381644; (Conf 1058/76, mass n 379725).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)