Sez. 4, Sentenza n. 876 del 12/11/1984 Ud. (dep. 28/01/1985) Rv. 167587 - 01
STUPEFACENTI - COMMERCIO CLANDESTINO - EFFETTIVA MESSA IN COMMERCIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DETENZIONE DI QUANTITATIVO NON MODICO - SUFFICIENZA.*
STUPEFACENTI - COMMERCIO CLANDESTINO - EFFETTIVA MESSA IN COMMERCIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DETENZIONE DI QUANTITATIVO NON MODICO - SUFFICIENZA.*
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 71 legge 27 dicembre 1975, n. 685 ("disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope") non è necessaria l'effettiva messa in commercio della sostanza stupefacente, ma è sufficiente l'illecita detenzione di un quantitativo che non possa ritenersi, per natura e qualità, di modica quantità e cioè tale che non debba superare il numero di dosi minimo per l'uso di qualche giorno e per una sola persona. (V mass n 164912; (Conf mass n 154757; (Conf mass n 149826).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)