Sez. 5 - , Sentenza n. 8049 del 29/03/2017 (Rv. 643601 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Società di riscossione - Competenza territoriale – Criteri - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE
In tema di riscossione dei tributi, è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento di fermo emesso dall’ufficio provinciale del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell’attività di riscossione, attribuita all'Agenzia delle Entrate, che la esercita tramite Equitalia s.p.a., è previsto, da un lato, che, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, ogni atto impositivo sia emesso dall’ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente, e, dall'altro, che, giusta l’art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, “l’ufficio consegna il ruolo al concessionario dell’ambito territoriale cui esso si riferisce”.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 31, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 24 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 3 CORTE COST., Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)