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Sez. 3, Sentenza n. 19660 del 18/09/2014 (Rv. 632853 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE | Diritto all'indennizzo assicurativo - Prescrizione breve - Decorrenza - Consapevolezza di avere subito lesioni di una certa gravità - Sufficienza - Apprezzamento della loro consistenza - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632853-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE

In materia di assicurazione, la prescrizione breve del diritto all'indennizzo decorre dal momento in cui l'assicurato ha avuto conoscenza del fatto storico da cui il diritto deriva, ovvero da quello in cui egli abbia acquisito la consapevolezza di aver subito lesioni di una certa gravità, sebbene non sia ancora nota la loro specifica consistenza, assumendo rilievo non il fatto che l'infortunio indiscutibilmente rientri fra quelli coperti dalla assicurazione, ma che possa ragionevolmente rientrarvi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)