Sez. 3, Sentenza n. 8845 del 04/05/1982 Ud. (dep. 09/10/1982) Rv. 155453 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - OMESSA CITAZIONE DELLA PARTE LESA - OBBLIGHI DEL GIUDICE - SPECIFICAZIONE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - OMESSA CITAZIONE DELLA PARTE LESA - OBBLIGHI DEL GIUDICE - SPECIFICAZIONE.*
Il giudice che, nel corso di un giudizio direttissimo, rileva la omessa citazione della parte lesa, deve integrare la citazione del P.m. e rinnovare gli Atti compiuti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 187, Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 505 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)