Sez. 2, Sentenza n. 43 del 05/01/2000 (Rv. 532704 - 01)
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - PROVA | Proposizione di domanda riconvenzionale o eccezione di usucapione da parte del convenuto - Attenuazione del rigore probatorio - Esclusione - Limiti.
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - PROVA
Il rigore probatorio proprio dell'azione di rivendicazione, per cui l'attore è tenuto a dimostrare che il bene rivendicato è stato da lui acquistato a titolo originario o gli è pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti da chi lo aveva acquistato a detto titolo, ovvero che tale serie di validi trasferimenti si è protratta per il tempo necessario all'usucapione, non è attenuato dalla mera proposizione di una domanda riconvenzionale o eccezione di usucapione da parte del convenuto, perché essendo l'usucapione un titolo di acquisto originario la sua invocazione non suppone alcun riconoscimento in favore della controparte, a meno che il convenuto stesso non opponga un acquisto per usucapione solo successivo al titolo di rivendicazione ovvero non riconosca l'originaria appartenenza del bene ad uno dei danti causa del rivendicante e invochi l'usucapione come avvenuta solo successivamente a favore proprio o di un proprio dante causa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 948
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)