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Sez. 2, Sentenza n. 4748 del 23/05/1996 (Rv. 497747 - 01)

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - PROVA | Domanda riconvenzionale o eccezione di usucapione da parte del convenuto - Attenuazione dell'onere probatorio per il rivendicante - Esclusione -.
Stato
decisa il 1996-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497747-01

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - PROVA

Il rigore del principio secondo il quale chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza dell'asserito dominio sulla cosa rivendicata risalendo, anche attraverso i propri "danti causa", fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione, non è minimamente attenuato dalla mera proposizione di una domanda riconvenzionale o eccezione di usucapione da parte del convenuto, atteso che chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio "possideo quia possideo", anche se opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, poiché tale difesa non implica alcuna rinuncia alla vantaggiosa posizione di possesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)