Sez. U, Sentenza n. 4586 del 14/07/1981 (Rv. 415302 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - GIURISDIZIONE - CONTENZIOSO ELETTORALE AMMINISTRATIVO - RIPARTIZIONE DELLA GIURISDIZIONE TRA AGO E GIUDICE AMMINISTRATIVO - CRITERI.*
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - GIURISDIZIONE - CONTENZIOSO ELETTORALE AMMINISTRATIVO - RIPARTIZIONE DELLA GIURISDIZIONE TRA AGO E GIUDICE AMMINISTRATIVO - CRITERI.*
In tema di contenzioso elettorale amministrativo, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie concernenti l'illegittimita e la decadenza dalla carica (artt 1 e 5 della legge 23 dicembre 1966 n 1147) ed a quella del giudice amministrativo le controversie attinenti alle operazioni per le elezioni dei consiglieri comunali, provinciali e regionali (art 6 della legge 6 dicembre 1971 n 1034), e, quindi, ogni contestazione riguardante la regolarita di Atti od operazioni del procedimento elettorale, fra le quali vanno collocate la presentazione ed accettazione delle candidature, l'ammissione delle liste concorrenti e la loro pubblicita, le operazioni nei seggi elettorali (comprese quelle di identificazione degli elettori, di votazione, di conteggio ed attribuzione dei voti e di vidimazione delle liste delle Sezioni) e simili: cioe gli incombenti il cui regolare svolgimento e posto nell'interesse pubblico ad un'ordinata competizione elettorale. (Conf 2517/81, mass n 413288; (Conf 770/81, mass n 411247; (Conf 5432/79, mass n 402015).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 5, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)