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Sez. 2, Sentenza n. 1665 del 12/03/1980 (Rv. 405271 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - SENTENZA SU ACTIO NEGATORIA SERVITUTIS NEI CONFRONTI DEI COMPROPRIETARI PRO INDIVISO DI UN IMMOBILE - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DI ALCUNI DEI CONDOMINI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA - OMISSIONE SUL TERMINE FISSATO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1980-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405271-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - SENTENZA SU ACTIO NEGATORIA SERVITUTIS NEI CONFRONTI DEI COMPROPRIETARI PRO INDIVISO DI UN IMMOBILE - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DI ALCUNI DEI CONDOMINI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA - OMISSIONE SUL TERMINE FISSATO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*

Qualora il ricorso per Cassazione, avverso sentenza che abbia pronunciato su actio negatoria servitutis nei confronti dei comproprietari pro indiviso di un immobile, non sia stato notificato nei confronti di alcuni di detti condomini, deve disporsi la integrazione del contraddittorio, stante l'inscindibilita della controversia, ai sensi ed agli effetti dell'art 331 cod proc civ, e dichiararsi l'inammissibilita del ricorso medesimo, se nessuna delle parti provveda nel termine all'uopo fissato. (V 1489/77, mass n 385205).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)