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Sez. 1, Sentenza n. 7090 del 05/07/1990 (Rv. 468135 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE - PARTE VITTORIOSA - DOMANDE ED ECCEZIONI ASSORBITE - APPELLO INCIDENTALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468135-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE - PARTE VITTORIOSA - DOMANDE ED ECCEZIONI ASSORBITE - APPELLO INCIDENTALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Anche nel processo tributario è applicabile, benché non richiamato dall'art. 39 del d.P.R. n. 636 del 1972, il principio generale dell'ordinamento processuale espresso nell'art. 346 cod. proc. civ., per il quale la parte vittoriosa non ha necessità di proporre impugnazione incidentale per richiamare in discussione le domande ed eccezioni che aveva prospettato e che erano state ritenute assorbite dalla decisione impugnata, essendo sufficiente la riproposizione di esse negli scritti difensivi in modo chiaro, preciso e tale da manifestare, in Forma non equivoca, la sua volontà di riaprire la discussione e di sollecitare la decisione sul punto. A tal fine tuttavia non è sufficiente il mero richiamo alle difese svolte nel precedente grado del giudizio. (Conf 6850/88, mass n 461096; (Conf 175/87, mass n 449944; (Conf 2484/82, mass n 420349).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)