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Sez. 3, Sentenza n. 6850 del 16/12/1988 (Rv. 461096 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - RIPROPOSIZIONE - MODALITÀ.*
Stato
decisa il 1988-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461096-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - RIPROPOSIZIONE - MODALITÀ.*

La parte pienamente vittoriosa in primo grado, pur non avendo l'Onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni e le domande che risultino superate od assorbite, deve tuttavia riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo chiaro e preciso, tale da manifestare, in Forma non equivoca, la sua volontà di chiederne il riesame al giudice superiore, al fine di evitare la presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 cod. proc. civ.. pertanto, a tal fine non è sufficiente il mero richiamo, in Sede di appello, di una situazione di fatto riferibile ad una domanda proposta in primo grado, essendo altresì necessario, ad evitare che la domanda - se riproposta - possa considerarsi abbandonata, che ad essa venga fatto specifico riferimento anche nelle conclusioni del giudizio di secondo grado. (V 5386/80, mass n 409268; (Conf 397/79, mass n 396501; (Conf 1526/76, mass n 380271; (Conf 4058/74, mass n 372676).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)