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Sez. L, Sentenza n. 24587 del 20/11/2006 (Rv. 593193 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Art. 2103 cod. civ - Diritto all'assegnazione definitiva delle mansioni superiori - Condizioni - Adibizione del lavoratore alle precedenti ed inferiori mansioni prima del compimento del periodo - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie concernente l'inquadramento di un dipendente postale nella qualifica di quadro.
Stato
decisa il 2006-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593193-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

L'art. 2103 cod. civ. garantisce il diritto alla maggiore retribuzione in correlazione con lo svolgimento delle mansioni superiori, ma riconosce il diritto del dipendente all'assegnazione definitiva delle mansioni soltanto alla scadenza del periodo previsto potendo legittimamente il datore di lavoro restituirlo, prima del compimento del periodo, alle precedenti ed inferiori mansioni (principio applicato dalla S.C. in fattispecie concernente l'inquadramento di un dipendente postale nella qualifica di quadro alla stregua del CCNL 26 novembre 1994. Il giudice di merito aveva enunciato la regola secondo cui lo svolgimento delle mansioni superiori rivestiva rilievo giuridico soltanto a partire dalla data di entrata in vigore della contrattazione collettiva recante la disciplina di classificazione del personale sostitutiva di quella pubblicistica per qualifiche funzionali. La S.C. ha riconosciuto il diritto alla definitiva assegnazione delle mansioni superiori alla scadenza del semestre, il 26 maggio 1995, come previsto dal contratto collettivo ai sensi dell'art. 6 della legge n. 190 del 1985)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 26/05/1995, Legge 13/05/1985 num. 190 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)