Sez. L, Sentenza n. 21338 del 04/10/2006 (Rv. 592206 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - QUADRI | Passaggio ad una qualifica propria della categoria dei quadri o dei dirigenti per esercizio di fatto delle relative mansioni - Art. 6 della legge n. 190 del 1985 - Facoltà della contrattazione collettiva di stabilire un termine superiore a tre mesi - Applicabilità sia all'ipotesi di previsione per le suddette categorie di un'unica qualifica sia all'ipotesi di pluralità di qualifiche - Conseguenze - Appartenenza dell'interessato ad una delle categorie medesime - Ininfluenza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - QUADRI
L'art. 6 della legge n. 190 del 1985 deve essere interpretato nel senso che, in considerazione della particolare posizione lavorativa dei quadri e dei dirigenti, alla contrattazione collettiva (e non certo all'arbitrio del datore di lavoro) è attribuita la possibilità, in relazione alle concrete realtà aziendali e nel segno di un'attenuazione delle rigidità imposte dall'art. 2103 cod. civ., di stabilire un periodo superiore a tre mesi per conseguire il diritto, in forza delle mansioni di fatto svolte, ad una qualifica propria della categoria dei quadri o dei dirigenti, che può essere una soltanto (coincidente con l'appartenenza alla categoria) o possono essere più, e, in questo secondo caso, indipendentemente dalla circostanza che il dipendente interessato rivesta già una qualifica compresa nella categoria dei quadri (o dei dirigenti). In questo principio è insito che la contrattazione collettiva ben potrebbe, in relazione alle diverse realtà aziendali, differenziare le ipotesi e contemplare un periodo superiore a tre mesi per l'assegnazione definitiva alle mansioni corrispondenti ad una qualifica della categoria di quadro (o dirigente) soltanto per gli appartenenti ad una categoria operaia o impiegatizia, ed un periodo comunque inferiore per gli altri lavoratori già appartenenti alla categoria (ovvero periodi diversi a seconda delle qualifiche comprese nelle categorie dei quadri o dei dirigenti). (Nella specie, la S.C., in una controversia relativa all'interpretazione dell'art. 38, comma settimo, del C.C.N.L. del 26 novembre 1994 per i dipendenti postali, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la cui motivazione era stata esclusa in radice la possibilità che, in base alla legge n. 190 del 1985, fosse consentito alla contrattazione collettiva stabilire il termine di sei mesi per il passaggio da un livello all'altro nell'ambito della medesima categoria dei quadri, pervenendo, altresì, attraverso una scorretta operazione ermeneutica compiuta in violazione del parametro fondamentale previsto dall'art. 1362, comma primo, cod. civ., alla conclusione che il periodo di sei mesi di svolgimento continuativo di mansioni superiori, previsto dall'anzidetta disposizione del citato C.C.N.L., per la definitiva assegnazione alle mansioni stesse nella categoria dei quadri, fosse da riferire esclusivamente ai dipendenti che non appartenevano già alla predetta categoria).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 13/05/1985 num. 190 art. 6, Legge 02/04/1986 num. 106 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)