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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30110 del 19/11/2019 (Rv. 656162 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Rilevabilità d'ufficio della causa di estinzione ex art. 567 c.p.c. - Conseguenze in materia di preclusioni - Sussistenza del relativo potere fino al momento dell'aggiudicazione dell'immobile pignorato - Configurabilità.
Stato
decisa il 2019-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656162-01

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

In tema di esecuzione forzata immobiliare, la rilevabilità d'ufficio dell'estinzione del processo esecutivo per il mancato deposito della documentazione di cui all'art. 567, comma 2, c.p.c. (sia nel testo anteriore che successivo all'entrata in vigore del d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. dalla l. n. 80 del 2005), fa sì che ad essa non possano applicarsi le preclusioni relative all'eccezione di estinzione riservata alla parte ex art. 630 c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009), con la conseguenza che il rilievo d'ufficio è consentito sino alla data di aggiudicazione dell'immobile pignorato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 567 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 3 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)