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Sez. 3, Sentenza n. 26202 del 06/12/2011 (Rv. 620645 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Impugnazione del decreto di trasferimento - Opposizione proposta dopo la pronuncia del decreto - Deduzione di vizi nella produzione della documentazione ai sensi dell'art. 567 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla sostituzione disposta dal d.l. n. 35 del 2005, convertito dalla legge n. 80 del 2005) - Inammissibilità dell'opposizione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620645-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

In tema di esecuzione forzata immobiliare, è preclusa al debitore esecutato l'impugnazione del decreto di trasferimento mediante la deduzione, avvenuta per la prima volta dopo la pronuncia del detto provvedimento, di vizi nella produzione della documentazione, ai sensi dell'art. 567 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 2, terzo comma, lettera e, n. 25, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in vigore dal 1° marzo 2006), verificatisi nella fase precedente all'ordinanza di determinazione delle modalità della vendita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2929, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 3 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 567 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)