Sez. L - , Sentenza n. 23735 del 22/11/2016 (Rv. 642086 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Comportamento riconducibile alla volontà del lavoratore - Giustificato motivo oggettivo - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
In tema di licenziamento individuale, deve escludersi la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo quando il recesso sia fondato su di un comportamento riconducibile alla sfera volitiva del lavoratore, lesivo dei suoi doveri contrattuali, e quindi abbia natura ontologicamente disciplinare, essendo sottratta al datore di lavoro la possibilità di qualificarne la ragione giustificatrice, ancor più nel vigore della l. n. 92 del 2012, che ha novellato l'art. 18 st.lav. attribuendo alla tutela reintegratoria, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, un ruolo più residuale di quello ad essa assegnato nel licenziamento disciplinare. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto errata la sussunzione nell'art. 3, seconda parte, della l. n. 604 del 1966 di un licenziamento motivato dal mancato adeguamento della prestazione alle mutate condizioni di mercato, imputabile alla condotta del lavoratore).
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)