Sez. L - , Sentenza n. 2365 del 03/02/2020 (Rv. 656696 - 02)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Licenziamento “ontologicamente” disciplinare - Garanzie procedimentali ex art. 7 della l. n. 300 del 1970 - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE
Le garanzie procedimentali previste dall'art. 7 della l. n. 300 del 1970 si applicano a tutti i casi in cui il datore di lavoro voglia recedere dal rapporto per ragioni "ontologicamente" disciplinari, a garanzia del diritto di difesa e di tutela dell'onore, decoro, immagine, anche professionali del lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto superflua l'applicazione delle garanzie procedimentali all'apprendistato, benché il recesso datoriale fosse motivato da "numerose lamentele" dei clienti e, dunque, da comportamento negligente e, comunque, in senso lato, colpevole dell'apprendista).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 19/01/1955 num. 25 art. 21 CORTE COST., Legge 19/01/1955 num. 25 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)