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Sez. 3, Sentenza n. 1257 del 02/04/1977 (Rv. 384953 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - CONDIZIONI - SEMIPLENA PROBATIO - SCELTA DELLA PARTE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITI - MOTIVAZIONE ADEGUATA.*
Stato
decisa il 1977-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384953-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - CONDIZIONI - SEMIPLENA PROBATIO - SCELTA DELLA PARTE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITI - MOTIVAZIONE ADEGUATA.*

Ai fini della delazione del giuramento suppletorio, la valutazione dell'esistenza di una semiplena probatio da integrare con il suddetto mezzo, nonche la scelta della parte che appaia piu meritevole di fiducia, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, con l'unico limite, per il medesimo, di dover illustrare adeguatamente le ragioni del provvedimento istruttorio adottato. (V 455/73, mass n 362461; (V 2421/72, mass n 359729).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)