Sez. U, Sentenza n. 455 del 14/02/1973 (Rv. 362461 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - SEMIPLENA PROBATIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - SEMIPLENA PROBATIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il riesame circa l'esistenza dei presupposti della cosiddetta semiplena probatio in tema di giuramento suppletorio non puo essere consentito in Sede di legittimita, essendo il relativo giudizio fondato sullo apprezzamento delle risultanze istruttorie, demandato al potere discrezionale del giudice di merito, il quale e tenuto in proposito a fornire una motivazione adeguata esente da vizi logici o giuridici. (Conf 1754/72, mass n 358702; 1729/72, mass n 358649).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 240, Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)