Sez. 2 - , Ordinanza n. 22951 del 16/08/2021 (Rv. 662066 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale sussidiaria dello straniero - Ricorso al giudice - Allegazione dei fatti costitutivi del diritto alla protezione - Necessità - Conseguenze - Accertamento della condizione di violenza indiscriminata nel Paese di origine - Accertamento della esposizione dei civili a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona - Potere-dovere ufficioso del giudice - Fattispecie.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Quando il cittadino straniero che richieda il riconoscimento della protezione internazionale, abbia adempiuto all'onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d'ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell'istante si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano i civili a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi dell'art. 14, lett. c), d. lgs. n. 251 del 2007. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso proposto da un cittadino della Sierra Leone, in cui si lamentava che il giudice di merito avesse deciso semplicemente sulla base delle risultanze del sito Internet, ritenendo, viceversa, la sentenza adeguatamente motivata, non solo, con riferimento alle informazioni acquisite delle COI disponibili, ma anche al contenuto delle stesse).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)