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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17069 del 28/06/2018 (Rv. 649647 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale sussidiaria dello straniero - Ricorso al giudice - Allegazione dei fatti costitutivi del diritto alla protezione - Necessità - Conseguenze - Accertamento della condizione di violenza indiscriminata nel Paese di origine - Accertamento della esposizione dei civili a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona - Potere-dovere ufficioso del giudice - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649647-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Quando il cittadino straniero che richieda il riconoscimento della protezione internazionale, abbia adempiuto all'onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d'ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell'istante si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano i civili a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi dell'art. 14, lett. c), d. lgs. n. 251 del 2017. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che, in presenza di una domanda di protezione sussidiaria, proposta da cittadino del Bangladesh e giustificata con l'esistenza, in quel Paese, di un conflitto armato nonché di violenza indiscriminata ai danni dei civili, aveva omesso di acquisire qualsiasi informazione presso la Commissione nazionale per il diritto di asilo o da altre fonti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 5 com. 1, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)