Sez. 1, Sentenza n. 1976 del 22/06/1971 (Rv. 352573 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - MANCATO DEPOSITO NEL TERMINE PRESCRITTO - IMPROCEDIBILITA - CONSEGUENZE - PERDITA DEL DEPOSITO PER MULTA - CONDANNA AL RIMBORSO DELLE SPESE A FAVORE DEL RESISTENTE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - MANCATO DEPOSITO NEL TERMINE PRESCRITTO - IMPROCEDIBILITA - CONSEGUENZE - PERDITA DEL DEPOSITO PER MULTA - CONDANNA AL RIMBORSO DELLE SPESE A FAVORE DEL RESISTENTE.*
L'omesso deposito nella cancelleria della Corte del ricorso per Cassazione da parte del ricorrente nel termine di venti giorni prescritto dall'art 369 cod proc civ comporta la sanzione della improcedibilita, con la condanna alla perdita del deposito ed al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente che, con il deposito del controricorso, abbia dimostrato di avere provveduto alla propria difesa. (Conf 763'70, mass n 346046).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)