Sez. 3, Sentenza n. 763 del 21/03/1970 (Rv. 346046 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
L'omesso deposito nella cancelleria della Corte del ricorso per Cassazione da parte del ricorrente nel termine di venti giorni prescritto dall'art 369 cod proc civ, comporta la sanzione dell'improcedibilita con la condanna alla perdita del deposito e alla rivalsa delle spese e degli onorari nei confronti del resistente che, con il deposito del controricorso, abbia dimostrato di aver provveduto alla propria difesa. (Conf 740-66, massima n 321477).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)