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Sez. L, Sentenza n. 12789 del 02/09/2003 (Rv. 566480 - 01)

PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | Richiesta di informazioni (art. 213 cod. proc. civ.) - Facoltà del giudice di merito - Mancato esercizio - Censurabilità in Cassazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566480-01

PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'ordine di esibizione di un documento alla pubblica amministrazione costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva respinto la richiesta di informazioni ad un'Azienda Sanitaria Locale, motivatamente considerandola di carattere "esplorativo", tenuto conto che l'elenco della documentazione richiesta prodotto dalla parte, era del tutto generico e informale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 96, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 96

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)