Sez. 3, Sentenza n. 5794 del 11/06/1998 (Rv. 516336 - 01)
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | Richiesta di informazioni (art. 213 cod. proc. civ.) - Facoltà del giudice di merito - Mancato esercizio - Censurabilità in Cassazione - Esclusione.
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La richiesta di informazioni alla P.A. (art. 213 cod. proc. civ. e 96 disp. att. stesso codice) costituisce una facoltà rimessa alla non sindacabile discrezionalità del giudice di merito, il cui mancato esercizio (pur in presenza di una specifica istanza in tal senso formulata dalla parti) non è in alcun modo censurabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 96, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 96
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)