Sez. 1, Sentenza n. 637 del 29/01/1979 (Rv. 396790 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALLA LEGGE N 21 DEL 1970 PER I TERREMOTATI DEL BELICE - IMPOSTE INDIRETTE - INCLUSIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALLA LEGGE N 21 DEL 1970 PER I TERREMOTATI DEL BELICE - IMPOSTE INDIRETTE - INCLUSIONE.*
I benefici fiscali concessi dall'art 26 della legge 5 febbraio 1970 n 21 e prorogati dall'art 11 del DL primo giugno 1971 n 289, in favore dei sinistrati della valle del Belice, riguardano non solo le imposte dirette, ma anche quelle indirette (nella specie, imposta di fabbricazione sull'olio di oliva). (Conf 1206/78, mass n 390561).*
Riferimenti normativi: Legge 05/02/1970 num. 21 art. 26, Decreto Legge 12/02/1973 num. 8 art. 10 CORTE COST., Legge 15/04/1973 num. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)