Sez. 1, Sentenza n. 1206 del 10/03/1978 (Rv. 390561 - 01)
CALAMITA PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - BENEFICI TRIBUTARI - PREVISTI DALL'ART 26 DELLA LEGGE N 21 DEL 1970 IN FAVORE DEI TERREMOTATI DELLA VALLE DEL BELICE - ESTENSIONE.*
CALAMITA PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - BENEFICI TRIBUTARI - PREVISTI DALL'ART 26 DELLA LEGGE N 21 DEL 1970 IN FAVORE DEI TERREMOTATI DELLA VALLE DEL BELICE - ESTENSIONE.*
I benefici fiscali concessi dall'art 26 della legge 5 febbraio 1970 n 21, e prorogati dall'art 11 del DL primo giugno 1971 n 289, in favore dei sinistrati della valle del Belice, riguardano non solo le imposte dirette, ma anche quelle indirette (nella specie, imposta di fabbricazione sull'olio di oliva), tenuto conto che vengono contemplati per i "Tributi" in genere, senza specificazioni o limitazioni. (Conf 422/76, mass n 379070).*
Riferimenti normativi: Legge 05/02/1970 num. 21 art. 26, Decreto Legge 12/02/1973 num. 8 art. 10 CORTE COST., Legge 15/04/1973 num. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)