Sez. L, Sentenza n. 8569 del 05/05/2004 (Rv. 572653 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Subordinazione - Criteri distintivi dal rapporto autonomo - Utilizzazione di criteri sussidiari - Ammissibilità - Fattispecie relativa ad addetta alla pulizia dello stabile sede di ufficio.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
Nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, ed, al fine della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, occorre, a detti fini, far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti)e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione dei giudici di merito che avevano escluso la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in relazione all'addetta alla pulizia dello stabile sede di un consorzio, in considerazione del contenuto del contratto di appalto stipulato tra la lavoratrice ed il consorzio - nel quale si stabiliva che la prima avrebbe quotidianamente svolto le pulizie nell'immobile, ed avrebbe percepito un compenso annuo, frazionabile anche in scadenze più brevi, ma di fatto erogato mensilmente; che era vietato il subappalto del servizio, che infine, gli strumenti di lavoro sarebbero stati forniti a carico del consorzio - ed in considerazione altresì degli elementi probatori acquisiti, dai quali era emerso che la lavoratrice non era tenuta ad osservare un preciso orario di lavoro - anche se la stessa aveva di fatto prestato servizio per quattro ore giornaliere, dovendo peraltro le pulizie essere svolte nell'orario di chiusura degli uffici - e che nessuno le aveva impartito direttive - in presenza, peraltro, di una dettagliata predeterminazione delle modalità di espletamento del servizio - né era risultato che la stessa fosse stata assoggettata al potere gerarchico del consorzio. Nella occasione la S.C. ha rilevato che detta decisione era stata adottata senza indagare se potessero assumere valore significativo al fine della qualificazione del rapporto, la continuità e la durata quasi ventennale del medesimo, le modalità di pagamento del corrispettivo, la circostanza che gli strumenti di lavoro fossero a carico del datore di lavoro, e la reale portata della organizzazione del lavoro da parte della lavoratrice).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)