Sez. L, Sentenza n. 3674 del 27/03/2000 (Rv. 535092 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Subordinazione - Criteri distintivi dal rapporto autonomo - utilizzazione di criteri sussidiari - Ammissibilità - Apprezzamento dei relativi elementi probatori - Attività del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa ad addetto al trasporto merci per un'impresa.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
Quando la distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato non risulti agevole alla luce di criteri univoci come l'esercizio di potere direttivo e disciplinare da parte del datore di lavoro (la cui esistenza è sicuro indice di subordinazione, mentre la relativa assenza non è sicuro indice di autonomia), ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro si può ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, ovvero l'incidenza del rischio economico sul lavoratore, entrambi indici dell'autonomia del rapporto; l'apprezzamento di tali elementi è rimesso al giudice di merito ed alla parte non è consentito, in sede di legittimità, censurare la relativa decisione, ove congruamente motivata, proponendo una lettura delle risultanze probatorie diversa da quella accolta dal primo giudice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la natura subordinata del rapporto di un lavoratore addetto al trasporto merci per una impresa, rilevando che il suddetto lavoratore era a disposizione dell'impresa tutti i giorni, anche se la prestazione era richiesta solo al bisogno, che percepiva una retribuzione fissa mensile anche per i periodi feriali e che non utilizzava un mezzo proprio per il trasporto, ma aveva anzi venduto il mezzo di cui era proprietario in concomitanza con l'inizio dell'attività de qua).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)