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Sez. 1, Sentenza n. 33129 del 06/07/2004 Cc. (dep. 30/07/2004) Rv. 229387 - 01

NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI ABNORMI | Provvedimento del GUP che dispone il giudizio in relazione a reato urbanistico estinto per prescrizione - Atto abnorme - Fondamento - Obbligo del giudice di pronunciare sentenza di proscioglimento anche nella fase delle indagini preliminari o in udienza preliminare - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229387-01

NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI ABNORMI

Il principio della "immediatezza" impone al giudice, quando il reato risulta estinto per prescrizione, di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., anche se il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare. Ne consegue che presenta una anomalia radicale e una contraddittorietà manifesta il decreto del GUP che dispone il rinvio a giudizio per un reato, dando contestualmente atto della estinzione dello stesso per prescrizione; il provvedimento è altresì abnorme perché pur costituendo in astratto manifestazione di legittimo potere del GUP, si è esplicato al di fuori dei casi consentiti, al di là di ogni ragionevole limite, tanto da risultare avulso dall'ordinamento processuale per la singolarità e la stranezza del contenuto. (Affermazione resa in sede di conflitto di competenza tra il GUP e il giudice del dibattimento, che la S.C. ha risolto dichiarando la competenza del primo ad adottare i provvedimenti di sua competenza in ordine alla declaratoria di prescrizione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 28 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)