Sez. 3 - , Sentenza n. 2292 del 25/10/2019 Cc. (dep. 22/01/2020) Rv. 278577 - 03
EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva - Confisca delle aree e dei terreni abusivamente lottizzati - Causa di estinzione del reato che matura nel corso del giudizio dibattimentale - Obbligo di immediata declaratoria - Esclusione.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di lottizzazione abusiva, sulla base di una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, anche in presenza di una causa estintiva del reato, è necessario proseguire il processo per accertare il reato, nei suoi estremi oggettivo e soggettivo, al fine di adottare il provvedimento di confisca urbanistica, in quanto il principio generale della immediata declaratoria della causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. è implicitamente derogato da disposizioni speciali che prevedono l'applicazione di misure che il giudice penale è tenuto ad applicare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)