diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1746 del 25/03/1981 (Rv. 412426 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - RINNOVAZIONE DI QUELLA ESPLETATA IN PRIMO GRADO - OBBLIGO DEL GIUDICE DI APPELLO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412426-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - RINNOVAZIONE DI QUELLA ESPLETATA IN PRIMO GRADO - OBBLIGO DEL GIUDICE DI APPELLO - INSUSSISTENZA.*

Nelle controversie in materia di lavoro e di assistenza e previdenze obbligatorie, l'art 445 cod proc civ, nel nuovo testo fissato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533, non impone al giudice di appello di disporre la rinnovazione della consulenza tecnica espletata in primo grado, sia perche l'art 441 attribuisce espressamente a tale giudice un potere discrezionale, sia per la considerazione che, comunque, viene operato un rinvio all'art 424 il quale lascia anch'esso alla valutazione discrezionale del giudice la necessita di ricorrere all'ausilio del tecnico. (Conf 2046/77, mass n 385769).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 424 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)