Sez. U, Sentenza n. 9830 del 02/10/1993 (Rv. 483868 - 01)
Associazioni e fondazioni - Fondazioni - In genere | Fondazione Remaggi - Istituzione di natura pubblica - Configurabilità - Conseguenze - Rapporti di lavoro dei suoi dipendenti - Controversie - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Associazioni e fondazioni - Fondazioni - In genere
La Fondazione Remaggi, alla stregua dei principi fissati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 396 del 1988 nonché, a contrario, dal D.P.C.M. 23 febbraio 1990, è istituzione di natura pubblica (con la conseguenza che le controversie relative ai rapporti di lavoro dei suoi dipendenti sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo), dovendo - nella non decisività di altri elementi di valore non univoco - assegnarsi significato prevalente (rispetto all'origine privata della Fondazione e del patrimonio destinato alla sua attività) sia al carattere non associativo di essa sia alla circostanza della sua gestione da parte di un organo di amministrazione a composizione quasi esclusivamente pubblica.
Riferimenti normativi: Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 1 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)