Sez. 2, Sentenza n. 1849 del 17/01/1989 Ud. (dep. 08/02/1989) Rv. 180405 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - DI FAUNA SELVATICA - ESCLUSIONE - FONDAMENTO.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - DI FAUNA SELVATICA - ESCLUSIONE - FONDAMENTO.*
La fauna selvatica è inclusa nel patrimonio indisponibile dello stato ma lo stato non ne ha la detenzione perché in quanto fauna "naturalmente libera" non è suscettibile di alcuna Forma di soggezione di fatto né configurano rapporto di detenzione le attività protezionistiche, di incremento e salvaguardia della specie in via di Estinzione, di nutrimento in caso di emergenze meteorologiche, di controllo della caccia: si tratta, infatti, di attività con le quali lo stato adempie le funzioni di tutela assunte come proprie e svolte anche prima del riconoscimento legislativo della proprietà statuale della fauna selvatica, sfornita di efficaci strumenti penali di tutela. Ne consegue che non è configurabile in caso di impossessamento del capo abbattuto e catturato, data anche la Mancanza di una specifica normativa sanzionatoria, il delitto di furto. (V mass n 164964, e giurisprudenza costante in senso contrario).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Legge 27/12/1977 num. 968 art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1977 num. 968 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)