Sez. 4, Sentenza n. 20547 del 12/02/2002 Cc. (dep. 27/05/2002) Rv. 221861 - 01
TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Archiviazione - termini per l'opposizione - Sospensione - Applicabilità .
TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE
Attesa la natura processuale del termine di dieci giorni concesso alla persona offesa dall'art. 408 comma 3 cod.proc.pen. per la presentazione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, anche al suddetto termine si applica la regola generale di cui alla legge n.742 del 1969 sulla sospensione dei termini in periodo feriale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)